La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un dirigente contro una Società in house, confermando la nullità del suo contratto di lavoro poiché stipulato senza una procedura selettiva pubblica. Il ricorrente chiedeva indennità per il recesso anticipato e compensi professionali aggiuntivi. La Corte ha ribadito che le società a controllo pubblico sono obbligate a seguire procedure concorsuali per il reclutamento del personale, pena la nullità virtuale dell'accordo. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2126 c.c., al lavoratore spetta solo la retribuzione per l'attività effettivamente prestata, escludendo qualsiasi risarcimento o premio derivante da clausole di un contratto invalido.
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