La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un Cittadino che ha contestato cinque multe stradali notificate in Germania tramite posta. Il Tribunale aveva stabilito che la notifica, sebbene nulla, era stata sanata perché il Cittadino aveva comunque presentato ricorso, dimostrando di averne avuto conoscenza. La Suprema Corte ha confermato questa decisione. Ha ribadito che la notifica multa estero, seppur eseguita con modalità non conformi (ad esempio tramite posta semplice in Germania, che ha una riserva specifica), è affetta da nullità e non da inesistenza. Tale nullità si sana se il destinatario propone tempestivamente opposizione, raggiungendo lo scopo della notifica: informare il multato per consentirgli di difendersi. Il ricorso del Cittadino è stato quindi respinto, confermando la validità delle multe nonostante la notifica non perfetta.
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