Un contribuente, socio di una società, ha impugnato un accertamento fiscale. Nel presentare ricorso in Cassazione, ha notificato l'atto all'Avvocatura dello Stato, anche se questa non aveva difeso l'Agenzia delle Entrate nei gradi precedenti. La Corte di Cassazione ha stabilito che questo errore costituisce una **nullità della notifica**, ma non la sua inesistenza. Tale vizio è considerato sanabile (cioè correggibile). Di conseguenza, la Corte non ha respinto il ricorso, ma ha ordinato al contribuente di ripetere la notifica all'indirizzo corretto dell'Agenzia delle Entrate, concedendogli una seconda possibilità per far proseguire il giudizio.
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