Una società fornitrice di gas si oppone a una richiesta di pagamento di un Comune, sostenendo la nullità del contratto per difetto di forma, poiché non era mai stato firmato un accordo scritto. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla società, stabilendo un principio fondamentale: i contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione devono sempre avere la forma scritta, a pena di nullità. Questa regola non è superata dalle normative speciali del settore energetico, né dalla presenza di contratti tipo predisposti dall'Autorità. Senza un documento che formalizzi l'incontro delle volontà, l'accordo è legalmente inesistente. La sentenza precedente, favorevole al Comune, è stata quindi annullata.
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