Il caso riguarda un cittadino straniero che ha impugnato il diniego della protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa di un difetto nella procura speciale alle liti. L'atto firmato dal ricorrente era infatti privo della certificazione, da parte del difensore, della data effettiva di rilascio, che deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. La Suprema Corte, richiamando i precedenti delle Sezioni Unite e della Corte Costituzionale, ha confermato la validità di questo rigido requisito formale. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento del doppio contributo unificato, poiché il vizio della procura speciale alle liti determina la nullità dell'atto e non la sua inesistenza, escludendo la responsabilità diretta dell'avvocato per le spese processuali.
Continua »