Una società di produzione è stata coinvolta in un lungo iter giudiziario culminato con una confisca per equivalente di circa 430.000 euro a seguito di una truffa aggravata. La difesa ha contestato la validità dell'esecuzione, avviata d'ufficio dalla cancelleria anziché dal Pubblico Ministero, e ha eccepito la prescrizione della sanzione. La Corte di Cassazione ha stabilito che, sebbene la prescrizione non fosse maturata poiché il termine quinquennale decorre dal giudicato definitivo, l'esecuzione è nulla. Quando i beni non sono preventivamente individuati, l'impulso deve necessariamente provenire dal Pubblico Ministero, pena la nullità insanabile del provvedimento.
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