La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che contestava la pena inflitta a seguito di un concordato in appello. La Suprema Corte ha ribadito che, in presenza di un accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., non è possibile impugnare l'entità della sanzione se questa rispetta i termini dell'accordo e non presenta profili di illegalità. Inoltre, eventuali vizi di notifica devono essere eccepiti tempestivamente in udienza, pena la loro preclusione. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, comportando la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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