La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di un imputato contro una sentenza di non doversi procedere emessa per mancata conoscenza del processo. Il difensore lamentava la nullità della dichiarazione di assenza dell'imputato avvenuta in udienza preliminare, sostenendo che la sola elezione di domicilio presso il legale d'ufficio non fosse sufficiente. La Suprema Corte ha stabilito che, nonostante il potenziale vizio, manca l'interesse concreto all'impugnazione: la sentenza di non doversi procedere non arreca un danno reale, poiché l'imputato, se rintracciato in futuro, potrà recuperare tutte le facoltà difensive e l'accesso ai riti speciali grazie ai rimedi previsti dall'articolo 489 c.p.p.
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