L'Amministrazione Finanziaria ha impugnato la decisione che dichiarava inammissibile il suo appello contro una contribuente, spedito tramite un servizio di posta privata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ufficio pubblico. I giudici hanno chiarito che la notifica tramite posta privata di un atto giudiziario, avvenuta prima della completa liberalizzazione del settore, non è inesistente ma nulla. Tuttavia, poiché il gestore privato non ha poteri di certificazione pubblica, la data di spedizione non fa fede. Di conseguenza, per verificare il rispetto dei termini, conta solo la data di ricezione da parte del destinatario. Nel caso specifico, l'appello è risultato tardivo rispetto alla scadenza di legge, confermando la vittoria della contribuente.
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