Un uomo è stato condannato per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente stradale. Le analisi del sangue effettuate in ospedale, su richiesta delle forze dell'ordine, avevano mostrato un tasso alcolemico di 1,50 g/l. Tuttavia, la difesa ha contestato la mancanza di prova riguardo all'avviso obbligatorio della facoltà di farsi assistere da un avvocato. I giudici di merito avevano confermato la condanna basandosi su una generica prassi ospedaliera, nonostante il testimone non ricordasse il caso specifico e non esistesse un verbale scritto. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza, stabilendo che la prova dell'avviso deve essere certa e non presunta. Il processo dovrà essere rifatto per verificare se i diritti del conducente siano stati realmente rispettati durante gli accertamenti medici richiesti dalla polizia.
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