Società in house: nullo il contratto senza concorso
Il reclutamento del personale nelle Società in house deve seguire criteri di trasparenza e pubblicità analoghi a quelli della Pubblica Amministrazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che l’assenza di una procedura selettiva determina la nullità insanabile del contratto di lavoro, precludendo al lavoratore la possibilità di ottenere indennità risarcitorie o premi contrattuali.
I fatti di causa
Un professionista aveva sottoscritto un contratto dirigenziale a tempo determinato con una società interamente partecipata da un ente provinciale, operante nel settore della gestione rifiuti. Dopo circa due anni, la società aveva risolto anticipatamente il rapporto, eccependo la nullità del contratto stesso poiché stipulato senza il previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica. Il lavoratore agiva in giudizio richiedendo il pagamento dell’indennità di mancato preavviso, indennità supplementari e compensi per attività professionali aggiuntive svolte durante l’incarico.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano le richieste, confermando che la natura pubblica della società imponeva il rispetto dei vincoli procedurali previsti dall’art. 18 del D.L. n. 112/2008. Il caso è giunto infine dinanzi alla Suprema Corte.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, consolidando l’orientamento secondo cui le Società in house sono soggette a vincoli stringenti nella fase di reclutamento. I giudici hanno sottolineato che l’obbligo di adottare procedure concorsuali o selettive è una norma immediatamente precettiva. La violazione di tale obbligo non comporta una semplice irregolarità, ma la nullità del contratto per contrasto con norme imperative di legge.
Inoltre, la Corte ha applicato il principio della cosiddetta “doppia conforme”, rilevando come il ricorrente non avesse adeguatamente censurato le ragioni di fatto che avevano portato i giudici di merito a rigettare la domanda, limitandosi a riproporre questioni già ampiamente discusse e risolte in modo coerente nei gradi precedenti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla necessità di garantire l’imparzialità e il buon andamento anche nelle società partecipate che gestiscono servizi pubblici. L’art. 18 del D.L. n. 112/2008 ha esteso a queste realtà i principi di reclutamento della PA per evitare assunzioni arbitrarie. La nullità derivante dalla mancanza di concorso impedisce l’applicazione di clausole contrattuali favorevoli al lavoratore, come quelle relative a indennità supplementari o risarcimenti per recesso ante tempus. L’art. 2126 c.c. protegge esclusivamente il diritto alla retribuzione per il lavoro già prestato, ma non può dare vita a diritti derivanti da un titolo nullo, come premi o emolumenti aggiuntivi non aventi natura strettamente retributiva.
Le conclusioni
Le conclusioni della vicenda giudiziaria evidenziano un rischio significativo per i professionisti che contraggono con la Pubblica Amministrazione o con le sue partecipate. La verifica della regolarità della procedura di selezione è un onere che ricade indirettamente anche sul contraente, poiché l’invalidità della nomina travolge l’intero assetto economico del rapporto, fatti salvi i soli compensi per l’attività già eseguita. Non è possibile invocare la tutela del legittimo affidamento o la natura fiduciaria dell’incarico dirigenziale per bypassare l’obbligo costituzionale del concorso pubblico.
Cosa succede se una società in house assume senza una selezione pubblica?
Il contratto di lavoro è considerato nullo per violazione di norme imperative. Le società partecipate devono infatti rispettare i principi di trasparenza e imparzialità tipici della Pubblica Amministrazione.
Il lavoratore può chiedere il risarcimento se il contratto viene dichiarato nullo?
No, in caso di nullità il lavoratore ha diritto solo alla retribuzione per le prestazioni già svolte ai sensi dell’art. 2126 c.c., ma non può ottenere indennità per il recesso o risarcimenti danni.
La natura fiduciaria di un incarico dirigenziale esclude l’obbligo di concorso?
No, la Corte ha chiarito che anche per gli incarichi dirigenziali nelle società in house devono essere applicate procedure selettive che rendano palesi i criteri di scelta adottati.