Prorogatio imperii e compensi dell’amministratore: la Cassazione fa chiarezza
La gestione condominiale post-riforma impone regole rigide sulla prorogatio imperii e sulla determinazione dei compensi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha analizzato il caso di un ex amministratore che pretendeva il pagamento di somme per attività svolte dopo la scadenza del mandato.
Il caso delle anticipazioni non provate
La controversia nasce dalla richiesta di rimborso per presunte anticipazioni di cassa effettuate dall’amministratore durante la sua gestione. Nonostante l’approvazione dei rendiconti da parte dell’assemblea, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: il credito dell’amministratore deve essere provato rigorosamente.
L’inserimento di una posta passiva nel bilancio non costituisce automaticamente una ricognizione di debito. L’amministratore deve dimostrare di aver utilizzato fondi propri per far fronte alle spese condominiali. Senza questa prova specifica, il semplice dato contabile non è sufficiente a fondare una pretesa di rimborso.
La prorogatio imperii e i limiti al compenso
Il cuore della decisione riguarda l’istituto della prorogatio imperii. Con l’entrata in vigore della Legge 220/2012, il legislatore ha introdotto limiti precisi ai poteri dell’amministratore il cui incarico è cessato.
Attività urgenti e gratuità
L’articolo 1129 del Codice Civile stabilisce che, alla cessazione dell’incarico, l’amministratore è tenuto esclusivamente a eseguire le attività urgenti per evitare pregiudizi agli interessi comuni. Questa attività, per espressa previsione normativa, deve essere svolta senza diritto ad ulteriori compensi.
Nullità della nomina senza compenso analitico
Un altro punto cardine è l’obbligo di specificare analiticamente il compenso all’atto della nomina o del rinnovo. La mancanza di tale indicazione determina la nullità della nomina stessa. Pertanto, un amministratore che prosegue l’attività di fatto non può pretendere pagamenti basati su una delibera di bilancio successiva che tenti di sanare la mancanza originaria.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha evidenziato che il rapporto tra amministratore e condomini è un mandato con rappresentanza. La scadenza del termine estingue i poteri gestori ordinari. La disciplina attuale mira a garantire la trasparenza e a impedire che la permanenza in carica oltre i termini diventi uno strumento per eludere l’obbligo di predeterminazione del compenso.
Le conclusioni
In conclusione, l’amministratore che opera in regime di prorogatio imperii vede i propri poteri drasticamente ridotti alle sole urgenze indifferibili. La gratuità di tali prestazioni è il contrappeso legale all’obbligo di correttezza e alla necessità di favorire il rapido passaggio di consegne al nuovo gestore nominato dall’assemblea.
L’amministratore in prorogatio ha diritto allo stipendio?
No, secondo l’art. 1129 c.c., l’amministratore che prosegue l’attività dopo la scadenza per urgenza non ha diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli già pattuiti.
Basta l’approvazione del bilancio per provare un credito dell’amministratore?
No, la semplice indicazione di un debito nel rendiconto non prova che l’amministratore abbia anticipato somme proprie, servendo prove specifiche degli esborsi.
Cosa succede se il compenso non è indicato nella nomina?
La nomina dell’amministratore è nulla se l’importo dovuto non viene specificato analiticamente al momento dell’accettazione o del rinnovo dell’incarico.