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Nullità Del Contratto Preliminare

5 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Nullità del Contratto Preliminare: Quando l’accordo è nullo?
Un Acquirente aveva stipulato un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile, ma l'accordo non specificava adeguatamente l'oggetto della vendita, mancando dettagli essenziali come la planimetria allegata. L'Acquirente chiedeva l'esecuzione del contratto e la restituzione di somme pagate in eccesso, dato che il prezzo superava i limiti imposti da una convenzione pubblica. La Corte di Cassazione ha confermato la **nullità del contratto preliminare** per indeterminabilità dell'oggetto. Ha inoltre dichiarato l'estinzione del giudizio di Cassazione a seguito della rinuncia al ricorso da parte dell'erede del Venditore, confermando la liquidazione delle spese legali a favore dell'Acquirente.
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Nullità Contratto Preliminare: Oggetto Incerto, Costi Certo
Un Acquirente aveva stipulato un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile, ma il prezzo superava i limiti imposti da una convenzione urbanistica. Inoltre, l'oggetto del contratto non era determinato con precisione, mancando una planimetria essenziale. La Corte d'Appello ha dichiarato la nullità del contratto preliminare per indeterminabilità dell'oggetto, accogliendo però la domanda di restituzione delle somme versate in eccesso dall'Acquirente. In Cassazione, l'erede del Venditore ha rinunciato al ricorso, portando all'estinzione del giudizio. La Suprema Corte ha confermato la liquidazione delle spese legali a carico dell'erede, ritenendola congrua rispetto al valore della controversia e alle fasi processuali svolte.
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Nullità del contratto preliminare: salvi i soldi se manca l’oggetto
Due acquirenti hanno stipulato due accordi preliminari per l'acquisto di quote di comproprietà in complessi alberghieri. Successivamente, i compratori hanno citato in giudizio la società venditrice chiedendo la nullità del contratto preliminare per indeterminatezza dell'oggetto. L'accordo non consentiva infatti di identificare con esattezza le quote e i turni di godimento delle stanze. I giudici di merito hanno accolto la domanda degli acquirenti, dichiarando nulli i contratti e ordinando la restituzione del prezzo pagato. La società venditrice ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che regolamenti e schede allegate rendessero l'immobile perfettamente individuabile. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: l'azienda non ha trascritto gli atti contestati né ha dimostrato la sottoscrizione dei documenti da parte degli acquirenti, confermando la restituzione integrale del denaro.
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Nullità del contratto preliminare: risarcimento azzerato
La vicenda nasce da un accordo di permuta tra il Promissario Acquirente e i Promittenti Venditori per lo scambio di terreni con appartamenti da costruire. Il Promissario Acquirente ha citato in giudizio i venditori chiedendo la risoluzione del contratto e un risarcimento milionario per inadempimento. La Corte d'Appello ha invece dichiarato la nullità del contratto preliminare per indeterminatezza dell'oggetto, poiché la scelta specifica delle unità immobiliari era rimessa a un accordo futuro senza criteri oggettivi prestabiliti. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso del Promissario Acquirente. L'oggetto del preliminare deve essere determinato o determinabile al momento della firma. Di conseguenza, il Promissario Acquirente perde definitivamente la causa e viene condannato al pagamento delle spese legali e di una sanzione per lite temeraria.
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Nullità del contratto preliminare: stop alla doppia restituzione
Un Condominio ha firmato un compromesso per vendere un terreno comune, ma l'accordo è saltato per la nullità del contratto preliminare, mancando il consenso unanime di tutti i condomini. Il Condominio aveva ricevuto acconti per 80.000 euro. I giudici d'appello lo hanno però condannato a restituire sia l'intero acconto a uno dei promissari acquirenti, sia una quota di 15.000 euro alla curatela fallimentare di una società terza partecipante, per un totale di 95.000 euro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condominio: la sentenza d'appello è nulla per motivazione contraddittoria. Il caso torna alla Corte d'appello per ricalcolare la corretta restituzione entro il limite della somma davvero incassata.
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