Una società ha contestato una sanzione per tardiva fatturazione relativa alla cessione di scorte di magazzino, legata a un contratto di affitto d'azienda. La Corte di Cassazione, confermando la decisione del giudice di rinvio, ha stabilito che, a fronte di elementi presuntivi forniti dall'Agenzia delle Entrate, spetta al contribuente l'onere della prova di dimostrare con prove certe e documentali che la cessione è avvenuta in una data successiva a quella desumibile dal contratto. Le semplici affermazioni generiche non sono sufficienti a invertire tale onere.
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