L'Imputato, condannato in primo grado per vari reati tra cui resistenza a pubblico ufficiale, ha proposto un concordato in appello per ottenere una riduzione della pena a un anno e due mesi di reclusione. In cambio, ha rinunciato ai motivi di impugnazione sulla responsabilità penale. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la tardiva notifica del decreto di citazione a giudizio, sostenendo che tale vizio non fosse sanato dall'accordo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il concordato in appello comporta la rinuncia implicita a far valere le nullità a regime intermedio, come il difetto di notifica, se queste non vengono eccepite immediatamente al momento dell'accordo stesso. Di conseguenza, l'Imputato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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