Un operatore del settore pirotecnico, inizialmente assolto, è stato oggetto di una riqualificazione del reato in appello per detenzione di materiale esplosivo. La Corte di Appello ha dichiarato il reato, meno grave, estinto per prescrizione. La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso dell'imputato, ha confermato che la detenzione materiale pirotecnico senza adeguata licenza costituisce reato ai sensi dell'art. 678 c.p., indipendentemente dalla sua natura temporanea e dalla finalità di utilizzo. La Suprema Corte ha inoltre chiarito importanti principi procedurali sulla riqualificazione del fatto e sulla sanatoria delle nullità processuali.
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