La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso basato su una nullità della notifica per il giudizio d'appello. La notifica, erroneamente inviata via PEC al difensore anziché al domicilio eletto dall'imputato, configura una nullità a regime intermedio, non assoluta. Tale vizio, secondo la Corte, doveva essere eccepito prima della deliberazione della sentenza d'appello; in assenza di una tempestiva contestazione, la nullità si considera sanata e l'appello inammissibile.
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