Un imputato detenuto ha inoltrato personalmente, tramite l'amministrazione penitenziaria, l'istanza per presenziare all'udienza di secondo grado. La Corte di Appello ha ignorato la richiesta dichiarando il non luogo a provvedere, poiché l'istanza non proveniva formalmente dal difensore, celebrando così il processo a porte chiuse. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato, stabilendo che nel giudizio cartolare di appello la richiesta di partecipazione formulata personalmente dall'accusato è pienamente valida ed efficace. La celebrazione dell'udienza scritta contro la volontà dell'interessato lede il diritto fondamentale al contraddittorio e al giusto processo. I giudici di legittimità hanno pertanto annullato la sentenza impugnata, disponendo un nuovo giudizio in presenza davanti a una diversa sezione della Corte di Appello.
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