Un imprenditore, creditore verso una società committente, ha rivolto gravi e reiterate intimidazioni a un dipendente dell'azienda debitrice per ottenere i pagamenti. I giudici di merito hanno condannato l'uomo a sei mesi di reclusione per il reato di minaccia aggravata, riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale e il risarcimento del danno alla persona offesa. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di notifica, mancata acquisizione di messaggi a discarico e asserendo che l'esasperazione economica escludesse il dolo o integrasse la particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha rigettato integralmente l'impugnazione. I giudici di legittimità hanno ribadito che le difficoltà economiche non giustificano condotte intimidatorie seriali e che la notifica al difensore di fiducia garantisce la conoscenza del processo, confermando la piena validità della condanna.
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