Un uomo, sottoposto ad arresti domiciliari per traffico di stupefacenti, ha impugnato l'ordinanza lamentando la mancata effettuazione dell'interrogatorio preventivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'omissione di tale interrogatorio genera una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita dalla difesa nel primo atto utile, ovvero durante l'interrogatorio di garanzia successivo all'applicazione della misura. Non avendolo fatto, la nullità si considera sanata.
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