L'Imputato, condannato per contraffazione, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'omessa notifica del decreto di citazione in appello presso il proprio domicilio dichiarato, sostenendo che l'atto fosse stato erroneamente inviato al proprio avvocato. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che la notifica al difensore di fiducia, anche se eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto, non è inesistente ma costituisce una nullità a regime intermedio. Tale vizio si sana se l'avvocato partecipa all'udienza senza sollevare obiezioni. Inoltre, i rinvii d'udienza dovuti all'emergenza Covid-19 sono stati correttamente comunicati tramite posta elettronica certificata al difensore. Di conseguenza, l'appello è stato ritenuto valido e la pena correttamente calcolata.
Continua »