Una società, poi fallita, aveva stipulato un mutuo ipotecario con una banca per estinguere debiti preesistenti verso lo stesso istituto. Il Fallimento ha contestato l'operazione, sostenendo si trattasse di una novazione oggettiva nulla o di un atto da revocare. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo un principio fondamentale: per aversi novazione oggettiva non basta sostituire un debito con un altro, ma serve la volontà inequivocabile delle parti di estinguere il rapporto precedente ('animus novandi'). In questo caso, l'intento era solo quello di ripianare le passività esistenti, non di creare un'obbligazione del tutto nuova. Di conseguenza, l'operazione è stata ritenuta valida e il credito della banca ammesso al passivo del fallimento.
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