Un agente assicurativo ha chiesto la condanna della compagnia mandante al pagamento delle indennità di fine rapporto. Inizialmente operante come coagente individuale, l'agente aveva successivamente costituito una società di persone che era subentrata nel rapporto di agenzia. La Corte di Cassazione, dopo un precedente rinvio, ha confermato la decisione dei giudici di merito che hanno rigettato la domanda del lavoratore autonomo. La Corte ha accertato la presenza di una novazione oggettiva del contratto, che ha estinto il precedente rapporto individuale e le relative indennità, sostituendolo con quello societario. I giudici hanno rilevato la chiara volontà delle parti (animus novandi) di estinguere il vecchio vincolo attraverso l'esame della procura notarile e delle appendici contrattuali. Il ricorso dell'agente è stato quindi rigettato, con condanna alle spese.
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