La Corte di Cassazione ha chiarito i requisiti del lavoro intermittente. Un'azienda aveva assunto una lavoratrice con contratto a chiamata, sostenendo che il solo requisito anagrafico (all'epoca, l'età superiore a 45 anni) fosse sufficiente per la sua validità. Tuttavia, l'INPS aveva accertato che la prestazione era continua e non discontinua. La Corte ha dato ragione all'INPS, stabilendo un principio fondamentale: la natura discontinua della prestazione è un presupposto essenziale e imprescindibile del contratto di lavoro intermittente, anche quando la legge prevede requisiti anagrafici specifici. Di conseguenza, il rapporto è stato riqualificato come lavoro subordinato a tempo indeterminato, con obbligo per l'azienda di procedere alla regolarizzazione contributiva fin dall'inizio del rapporto.
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