L'amministratore di fatto di una cooperativa sociale è stato condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione. Egli aveva utilizzato ingenti fondi della cooperativa, destinata all'assistenza di disabili, per finanziare le attività di un'associazione sportiva da lui presieduta, che gestiva un lido balneare. Questa condotta ha contribuito a causare il dissesto finanziario della cooperativa. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, stabilendo che chiunque gestisca un'impresa, anche senza una carica formale, è penalmente responsabile se distrae il patrimonio sociale a danno dei creditori. La sentenza chiarisce che l'intenzione di sottrarre i beni è sufficiente per configurare il reato, a prescindere dalla consapevolezza dello stato di insolvenza.
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