Un dipendente pubblico subiva la sospensione dal servizio a causa di una misura cautelare penale. Cessata la misura restrittiva, l'amministrazione sanitaria non provvedeva a richiamarlo immediatamente in ufficio. Il dipendente offriva formalmente la propria prestazione lavorativa solo a distanza di alcuni anni, ottenendo il rientro effettivo poco dopo. I giudici di merito hanno riconosciuto il risarcimento del danno economico solo a partire dalla data della formale offerta lavorativa del dipendente, escludendo un obbligo automatico di riammissione a carico dell'ente pubblico. Il lavoratore ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha rilevato la novità assoluta della questione e la mancanza di precedenti orientamenti. Per questi motivi, ha rimesso la trattazione della controversia dalla sezione filtro alla pubblica udienza della sezione ordinaria.
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