Un lavoratore, con contributi versati in diverse gestioni, ha chiesto la pensione unificandoli nella Gestione Separata. Egli sosteneva che la pensione dovesse partire dalla data in cui aveva maturato i requisiti (anni prima), mentre l'Ente Previdenziale la liquidava dalla data della domanda. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Ente. Ha stabilito un principio chiave sulla decorrenza pensione con computo in Gestione Separata: la data di partenza del trattamento non è quella in cui si raggiungono i requisiti, ma quella in cui si presenta la domanda di unificazione. Solo da quel momento, infatti, si forma il montante contributivo unico necessario per il calcolo.
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