L'Amministrazione Finanziaria ha emesso avvisi di accertamento nei confronti di una professionista, accusata di aver nascosto capitali all'estero tramite società fiduciarie e trust, omettendo il dovuto monitoraggio fiscale. Gli indizi provenivano dalla nota lista di un intermediario svizzero. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando la piena validità delle prove indiziarie raccolte e la legittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento. La Corte ha stabilito che i dati informatici, seppur acquisiti in copia, costituiscono presunzioni valide per ricostruire i redditi sottratti al Fisco. Inoltre, per beneficiare di sanzioni più favorevoli sopravvenute, non basta invocarle genericamente, ma occorre dimostrare la loro concreta applicabilità al caso specifico. La contribuente perde la causa e viene condannata a pagare le spese di giudizio.
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