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Molestia O Disturbo Alle Persone

21 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Reato che punisce chi, in un luogo pubblico o col mezzo del telefono, disturba qualcuno per petulanza o altro biasimevole motivo.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Violenza privata: illegittimo identificare i reporter
Durante una protesta pubblica, due manifestanti hanno circondato una giornalista intenta a documentare i fatti. Gli imputati hanno intimato alla professionista di esibire il tesserino professionale e di mostrare quale fosse la propria automobile, impedendole di allontanarsi liberamente con toni minacciosi e impugnando un bastone. I giudici di merito hanno condannato gli autori per il reato di violenza privata aggravata. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la condanna e ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei manifestanti. I giudici hanno chiarito che i cittadini non hanno alcun potere di identificare i giornalisti che operano legittimamente in pubblico. Inoltre, la presenza evidente di un bastone integra l'aggravante dell'arma per il suo potenziale intimidatorio.
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Molestia o disturbo alle persone: quando spiare diventa reato
Un uomo si appostava di frequente nei pressi di un albergo, scattando fotografie a lavoratori e veicoli, usando un binocolo e pedinando il gestore della struttura. L'imputato giustificava le proprie azioni sostenendo di voler controllare la presunta sottrazione di beni appartenenti alla moglie, ex socia dell'albergo. I giudici hanno confermato la condanna per il reato di molestia o disturbo alle persone. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che la pretesa di tutelare un proprio diritto non giustifica condotte invadenti e petulanti. L'interferenza continua nella sfera privata e lavorativa altrui integra pienamente l'illecito penale, rendendo irrilevanti le motivazioni personali dell'autore.
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Molestia o disturbo alle persone: avances stradali e condanna
Un uomo è stato condannato dal Tribunale per il reato di molestia o disturbo alle persone dopo aver seguito e infastidito ripetutamente un conoscente per quattordici mesi con insistenti ed sgradite richieste di natura sessuale lungo la pubblica via. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando la credibilità della persona offesa e sostenendo che la condotta fosse priva di minacce. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la responsabilità penale. I giudici hanno chiarito che il reato si configura anche attraverso un corteggiamento ossessivo e petulante basato su un biasimevole motivo, senza che sia necessaria un'intimidazione esplicita. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Molestia o disturbo alle persone: ricorso respinto e sanzione
Il Tribunale condannava due soggetti alla pena di 250 euro di ammenda per la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone ai sensi dell'articolo 660 del codice penale. Le imputate impugnavano la decisione lamentando presunti vizi di motivazione. L'impugnazione veniva trattata come ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Le ricorrenti hanno sollevato contestazioni di puro fatto per chiedere una nuova valutazione delle prove, attività vietata ai giudici di legittimità. I giudici hanno confermato la sanzione penale e condannato entrambe le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre a tremila euro a favore della cassa delle ammende.
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Molestia o disturbo alle persone: difesa legittima o reato?
Un militare della Guardia di Finanza, accusato di concussione da due venditori ambulanti, li ha pedinati e fotografati sul lungomare mentre vendevano merce contraffatta. Il Tribunale lo ha condannato per il reato di molestia o disturbo alle persone. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo di aver agito unicamente per raccogliere prove a propria difesa nel processo a suo carico, escludendo così la petulanza o il biasimevole motivo. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e non manifestamente infondato. Di conseguenza, ha annullato la condanna senza rinvio, dichiarando il reato estinto per intervenuta prescrizione, essendo decorsi più di cinque anni dai fatti.
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Molestia o disturbo alle persone: la Cassazione frena i ricorsi
Il Giudice per le indagini preliminari di Trani aveva condannato due soggetti per il reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) alla pena di 200 euro di ammenda e al risarcimento dei danni in favore della vittima. I condannati hanno proposto ricorso per Cassazione chiedendo una diversa valutazione delle prove. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi poiché il giudice di legittimità non può rivalutare i fatti storici già accertati nei precedenti gradi. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna penale e ha sanzionato i ricorrenti con il pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Molestia o disturbo alle persone: l’email sul cellulare è reato
Un cittadino ha inviato oltre cento email offensive alla casella di posta istituzionale di un agente di polizia municipale, che le riceveva sul proprio cellulare di servizio. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'uomo per il reato di molestia o disturbo alle persone. I giudici hanno stabilito che l'invio massivo di email su uno smartphone configura il reato, poiché il telefono moderno è uno strumento multifunzionale altamente invasivo. Non rileva il fatto che la comunicazione sia asincrona, in quanto l'intrusione nella quiete privata della vittima si realizza comunque, costringendola a subire il disturbo.
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Molestia o disturbo alle persone: no al merito in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di molestia o disturbo alle persone. L'imputato aveva contestato la valutazione delle prove, l'attendibilità della vittima e l'entità della pena stabilite dal Tribunale. La Suprema Corte ha chiarito che tali contestazioni riguardano esclusivamente il merito della vicenda e non possono essere ridiscusse in sede di legittimità. Di conseguenza, i giudici hanno confermato la condanna e inflitto al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Molestia o disturbo alle persone: condanna col telefono del padre
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a quattro mesi di arresto per un uomo accusato del reato di molestia o disturbo alle persone. L'imputato aveva inviato numerosi messaggi grafici e audio invasivi alla vittima. La difesa sosteneva che la condotta integrasse il reato depenalizzato di ingiuria e che vi fosse incertezza sull'autore, dato che l'utenza telefonica era intestata al padre. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: il telefono era nella disponibilità fisica dell'imputato e la vittima ne aveva riconosciuto la voce. Inoltre, l'invio ripetuto di messaggi invasivi lede la tranquillità privata, configurando pienamente il reato di molestia o disturbo alle persone e non la semplice ingiuria.
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Molestia telefonica: quando l’insistenza cancella le attenuanti
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di molestia o disturbo alle persone nei confronti di un soggetto che, per oltre due mesi, ha tempestato la vittima con migliaia di chiamate e visite sul luogo di lavoro per rivendicazioni economiche. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che la condotta di molestia telefonica continuativa e assillante esclude la concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche in presenza di incensuratezza. Inoltre, le questioni non sollevate nei precedenti gradi di giudizio non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Molestia o disturbo alle persone: condanna per i clienti molesti
Tre clienti di un ristorante sono stati condannati per il reato di molestia o disturbo alle persone per aver provocato un forte disordine all'interno del locale. Gli imputati gridavano, insultavano la titolare e la cameriera, infastidivano gli altri clienti e brandivano sedie e bottiglie. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, respingendo il ricorso dei clienti. La Suprema Corte ha chiarito che il reato si configura anche con una singola azione di arrogante invadenza e disturbo, senza la necessità di comportamenti ripetuti nel tempo. Di conseguenza, i clienti perdono definitivamente la causa e devono pagare l'ammenda e le spese processuali.
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Molestia o disturbo alle persone: rinuncia e condanna definitiva
Una cittadina, condannata in primo grado per il reato di molestia o disturbo alle persone alla pena di cinquecento euro di ammenda, ha proposto ricorso per Cassazione contestando il giudizio di colpevolezza. Successivamente, il suo difensore, munito di procura speciale, ha depositato formale atto di rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha preso atto della rinuncia, dichiarando il ricorso inammissibile ai sensi del codice di procedura penale. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende, confermando in via definitiva la sanzione originaria per il reato contestato.
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Molestia o disturbo alle persone: ricorso respinto e multa record
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) alla pena di 100 euro di ammenda. Il ricorrente chiedeva una nuova valutazione delle prove e l'applicazione della particolare tenuità del fatto. I giudici hanno respinto la richiesta poiché le contestazioni erano generiche e miravano a una inammissibile rivalutazione dei fatti già accertati. Inoltre, la Cassazione ha confermato il diniego della particolare tenuità del fatto a causa dell'abitualità del comportamento del condannato. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
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Molestia o disturbo alle persone se si stacca la luce
L'Amministratore di una società proprietaria di un immobile ha staccato la corrente elettrica al locale di una parrucchiera per costringerla a pagare i debiti contrattuali. Il Tribunale lo ha condannato per il reato di molestia o disturbo alle persone. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'ingiusta ammissione della parte civile e il mancato rinvio dell'udienza per un impegno concomitante del suo difensore. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che interrompere l'energia elettrica configura il reato di molestia o disturbo alle persone, poiché l'atto arreca un grave e ingiustificato disagio alla vittima nello svolgimento della sua attività quotidiana. L'imputato è stato condannato a pagare le spese del processo e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Molestia o disturbo alle persone: condanna anche per recupero crediti
Una donna stata condannata per il reato di molestia o disturbo alle persone per aver inviato numerosi messaggi insistenti alla vittima, alla madre e al compagno di questa. Il comportamento era nato dal risentimento per l'organizzazione autonoma di una festa di compleanno. L'imputata si difesa sostenendo di voler solo recuperare un credito lavorativo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che il motivo del contatto irrilevante se la condotta caratterizzata da petulanza, ovvero da un atteggiamento pressante e impertinente idoneo a violare la quiete e la libert altrui. Di conseguenza, l'imputata perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Molestia o disturbo alle persone: condanna per approccio stradale
Il Tribunale ha condannato un uomo alla pena di trecento euro di ammenda per il reato di molestia o disturbo alle persone, per aver avvicinato una donna in strada rivolgendole frasi inopportune e toccandole la spalla e il braccio. Il difensore dell'imputato ha proposto appello, convertito d'ufficio in ricorso per cassazione data l'inappellabilità della condanna alla sola ammenda. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché il difensore non era abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna e ha sanzionato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Molestia o disturbo alle persone: ricorso inutile costa 3000 euro
Il Tribunale di Trieste ha condannato una cittadina alla pena di 500 euro di ammenda per il reato di molestia o disturbo alle persone. L'imputata ha proposto ricorso, chiedendo una nuova valutazione delle prove e ulteriori indagini. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e volto unicamente a ottenere una rilettura dei fatti già logicamente analizzati dal giudice di merito. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Molestia o disturbo alle persone: ricorso inutile costa 3000€
Un cittadino, condannato dal Tribunale di Cassino a un'ammenda di 200 euro per il reato di molestia o disturbo alle persone, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che l'imputato si è limitato a riproporre le stesse difese già esaminate e respinte nel merito dal tribunale, senza contestare in modo specifico la sentenza impugnata. Poiché la Cassazione non può rivalutare i fatti storici ma solo verificare la correttezza giuridica della decisione, il ricorso è stato respinto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Foto non volute: condanna per molestia annullata per prescrizione
Una donna viene accusata del reato di molestia o disturbo alle persone per aver scattato delle fotografie non consensuali a un'altra persona. Dopo un'assoluzione in primo grado, la Corte d'Appello la condanna. Tuttavia, la Corte di Cassazione interviene e annulla la condanna penale. La ragione non è l'innocenza dell'imputata, ma un vizio nella motivazione della sentenza d'appello che ha permesso il subentrare della prescrizione. Il reato è quindi dichiarato estinto per il decorso del tempo. La questione del risarcimento danni, però, dovrà essere riesaminata da un giudice civile.
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Molestia o disturbo alle persone: i limiti del ricorso
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) a carico di un soggetto che aveva reiterato condotte moleste. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché mirava a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Inoltre, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della sospensione condizionale della pena, motivato dalla ripetitività della condotta illecita, che suggerisce una prognosi negativa sul comportamento futuro del condannato.
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