Una cittadina, condannata in primo grado per il reato di molestia o disturbo alle persone alla pena di cinquecento euro di ammenda, ha proposto ricorso per Cassazione contestando il giudizio di colpevolezza. Successivamente, il suo difensore, munito di procura speciale, ha depositato formale atto di rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha preso atto della rinuncia, dichiarando il ricorso inammissibile ai sensi del codice di procedura penale. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende, confermando in via definitiva la sanzione originaria per il reato contestato.
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