La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di molestia o disturbo alle persone, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dall'imputata. La difesa contestava l'attendibilità della persona offesa e la mancata concessione di attenuanti, ma la Suprema Corte ha ribadito che tali valutazioni spettano esclusivamente ai giudici di merito. Poiché il ricorso è stato giudicato inammissibile, non è stato possibile rilevare l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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