Una società è stata condannata a una sanzione pecuniaria per la responsabilità amministrativa delle società derivante da truffe sugli aiuti pubblici commesse dai suoi amministratori. L'ente ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo l'incompetenza del giudice e la mancanza di un proprio beneficio, poiché gli amministratori avevano sottratto subito il denaro per fini personali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che la competenza territoriale non cambia se il reato principale si estingue in seguito. Inoltre, la società risponde dell'illecito se l'incasso dei finanziamenti è comunque transitato nei suoi conti, indipendentemente dalla successiva sottrazione personale dei dirigenti. La mancata adozione di un modello organizzativo preventivo conferma la colpa dell'ente, che deve pagare la sanzione, le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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