I proprietari di un immobile hanno citato in giudizio un'impresa costruttrice confinante, lamentando la violazione delle distanze legali tra costruzioni. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'impresa, ritenendo applicabile il vecchio piano regolatore e non computabili i balconi nel calcolo delle distanze. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che le nuove costruzioni devono rispettare le norme vigenti al momento dell'effettiva edificazione e che i balconi sporgenti (corpi aggettanti) rientrano nel calcolo delle distanze. Inoltre, ha chiarito che i limiti minimi di dieci metri previsti dal d.m. 1444/1968 si applicano direttamente anche nei rapporti tra privati. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio, accogliendo il ricorso dei vicini.
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