Un indagato, sottoposto agli arresti domiciliari per omicidio colposo, impugna l'ordinanza del Tribunale del Riesame davanti alla Corte di Cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, l'indagato viene rimesso in libertà a seguito della conclusione del processo principale con patteggiamento. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Per conservare l'interesse a impugnare una misura cautelare ormai revocata ai fini dell'indennizzo per ingiusta detenzione, l'interessato deve presentare una specifica e motivata dichiarazione personale. Mancando tale istanza, il ricorso si estingue senza decisione nel merito. Essendo il difetto di interesse sopraggiunto dopo il deposito del ricorso, la Cassazione non dispone la condanna alle spese processuali né al pagamento di sanzioni pecuniarie.
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