Una Società di Progettazione ha citato in giudizio un Ente Pubblico per ottenere il ricalcolo e il pagamento del compenso professionale del progettista a seguito dell'aumento del valore dell'opera pubblica per alcune varianti e della maggiore complessità dei lavori. L'Ente Pubblico ha rifiutato il pagamento, sostenendo l'assenza di un nuovo atto scritto per la variante. La Corte d'Appello ha riconosciuto il diritto della Società a ricevere il compenso ricalcolato sulla base del valore effettivo dell'opera, come previsto dal contratto originale. L'Ente Pubblico ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'Ente Pubblico, ritenendo i motivi inammissibili per la scorretta sovrapposizione delle censure e confermando che il compenso professionale del progettista era legittimamente commisurato all'importo finale dei lavori, con condanna dell'ente alle spese di giudizio.
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