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Messa In Mora

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170 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Mancata assunzione: risarcimento pieno al lavoratore precario
Un Lavoratore Socialmente Utile (LSU) ha impugnato l'illegittima esclusione da una procedura di stabilizzazione indetta da un Comune. Il Tribunale ha riconosciuto il suo diritto all'assunzione e al risarcimento, ma la Corte d'Appello ha escluso il danno da differenze retributive. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Lavoratore, stabilendo che il danno patrimoniale derivante dalla condotta illegittima della Pubblica Amministrazione è risarcibile. In particolare, il danno consiste nella perdita delle retribuzioni che il dipendente avrebbe percepito se fosse stato tempestivamente assunto, detratto quanto eventualmente percepito ad altro titolo. La Suprema Corte ha quindi sancito il diritto al risarcimento danno da mancata assunzione, cassando la decisione precedente e rinviando la causa per la quantificazione del danno subito dal lavoratore che ha continuato a operare in condizioni economiche deteriori.
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Interessi moratori commerciali: la banca batte il Comune inerte
Una banca cessionaria ha agito contro un Comune per ottenere il pagamento di fatture energetiche e dei relativi interessi moratori commerciali ex D.Lgs. 231/2002. La Corte d'appello ha riconosciuto il credito ma ha fatto decorrere gli interessi solo dalla domanda giudiziale, ritenendosi vincolata al decreto ingiuntivo opposto, e ha omesso di pronunciarsi sulle spese e sulle restituzioni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della banca, stabilendo che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a cognizione piena e non soffre di vincoli derivanti dalla fase monitoria. Inoltre, ha confermato che gli interessi moratori commerciali decorrono automaticamente dalle scadenze delle singole fatture, senza necessità di costituzione in mora. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Risarcimento danni medici specializzandi: la logica vince
Alcuni medici hanno chiesto allo Stato il risarcimento danni medici specializzandi per la mancata remunerazione durante i corsi di specializzazione svolti tra il 1981 e il 1995. Nei primi gradi di giudizio, le domande sono state respinte per prescrizione. In Cassazione, i ricorsi di due gruppi di medici sono stati dichiarati estinti per rinuncia, con condanna alle spese. Al contrario, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un singolo medico specializzando. I giudici d'appello avevano infatti commesso un grave errore logico: pur fissando la scadenza della prescrizione al 31 dicembre 2016, avevano ritenuto prescritto il diritto rispetto a una causa iniziata nel 2013. La Cassazione ha quindi annullato la decisione per questo medico, rinviando la causa alla Corte d'appello di Roma per un nuovo esame.
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Risarcimento medici specializzandi: sì ai pre-1982, no rivalutazioni
Alcuni medici laureati hanno chiesto allo Stato italiano il risarcimento per la mancata o inadeguata remunerazione durante i corsi di specializzazione svolti negli anni '80, a causa del tardivo recepimento delle direttive europee. La Corte di Cassazione ha stabilito che anche i medici iscritti prima del 1982 hanno diritto al risarcimento medici specializzandi, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983. Al contrario, per i medici iscritti successivamente, la Corte ha confermato che l'indennizzo forfettario previsto dalla legge italiana è corretto e costituisce un debito di valuta, escludendo la rivalutazione automatica e gli interessi compensativi in assenza di prove specifiche. Di conseguenza, la Cassazione ha accolto il ricorso dei medici iscritti prima del 1982, rinviando la causa alla Corte d'Appello, e ha respinto quello degli altri.
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Risarcimento medici specializzandi: negati rivalutazione e rimborsi
Un gruppo di medici ha richiesto allo Stato il risarcimento medici specializzandi per la tardiva attuazione delle direttive europee sulla remunerazione delle scuole di specializzazione frequentate prima del 1991. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Per alcuni ricorrenti mancava la prova che i corsi fossero inclusi negli elenchi europei o equivalenti a quelli di altri Stati membri. Per un'altra dottoressa, la Corte ha confermato che l'indennità prevista dalla legge italiana costituisce un debito di valuta, escludendo la rivalutazione monetaria automatica e gli interessi compensativi in assenza di prove specifiche di un maggior danno. Lo Stato non deve quindi pagare somme aggiuntive.
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Messa in mora: vince la causa ma perde lo stipendio per inattività
Il Lavoratore, dopo aver ottenuto una sentenza favorevole che dichiarava nullo il termine del suo contratto e ordinava la reintegrazione, è rimasto inattivo per oltre due anni senza offrire concretamente le proprie prestazioni. Successivamente, ha chiesto il pagamento delle retribuzioni arretrate. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d'appello, dichiarando inammissibile il ricorso del dipendente. I giudici hanno chiarito che, per pretendere le retribuzioni dopo una sentenza di ripristino del rapporto, è necessaria una formale messa in mora del datore di lavoro attraverso l'offerta effettiva della prestazione lavorativa. La semplice notifica della sentenza non è sufficiente a manifestare la reale volontà di riprendere il servizio, escludendo così il diritto a ricevere lo stipendio per il periodo di inattività non concordato.
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Cessione di ramo d’azienda: stipendi dovuti senza riammissione
Una lavoratrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro l'azienda originaria per il pagamento delle retribuzioni dovute dopo l'annullamento giudiziale della cessione di ramo d'azienda. L'azienda non l'aveva riammessa in servizio nonostante la decisione dei giudici. La Corte d'Appello ha confermato il diritto della lavoratrice a ricevere gli stipendi e non un semplice risarcimento. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione ma, prima della decisione, ha depositato un atto di rinuncia formale accettato dalla lavoratrice. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo, compensando le spese di giudizio tra le parti come concordato.
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Messa in mora e accordi amichevoli: la perdita dei risarcimenti
Gli eredi di un beneficiario di contributi pubblici hanno chiesto alla Regione il pagamento delle somme spettanti e il risarcimento dei danni causati dal ritardo. La Corte d'Appello ha riconosciuto solo una parte della somma, escludendo il risarcimento per maggior danno e gli interessi precedenti per mancanza di una valida messa in mora. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le semplici proposte di accordo amichevole non equivalgono a una formale messa in mora, poiché non esprimono la chiara e irrevocabile volontà di pretendere il pagamento. Di conseguenza, gli eredi hanno perso la causa e sono stati condannati a pagare le spese processuali.
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Cessione di ramo d’azienda: risarcimento solo con messa in mora
Un lavoratore ha contestato la cessione di ramo d'azienda della propria società, ottenendo dal giudice la dichiarazione di illegittimità del trasferimento. Successivamente, ha richiesto all'azienda cedente il risarcimento del danno per le differenze retributive relative al periodo precedente alla sentenza. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, ritenendo non necessaria la formale offerta della prestazione lavorativa. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'azienda, stabilendo che per il periodo antecedente alla pronuncia giudiziale il risarcimento spetta solo se il dipendente ha provveduto a costituire in mora il datore di lavoro originario, offrendo formalmente le proprie energie lavorative. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio.
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Cessione di ramo d’azienda: niente danni senza messa in mora
Un lavoratore, trasferito a un'altra società a seguito di una cessione di ramo d'azienda poi dichiarata illegittima, ha chiesto all'azienda cedente il risarcimento dei danni per il periodo precedente alla sentenza di annullamento. La Corte di Cassazione ha stabilito che, per quel periodo, il rapporto di lavoro rimane sospeso. Di conseguenza, il dipendente non ha diritto automatico al risarcimento se non ha prima offerto formalmente le proprie prestazioni lavorative all'originario datore di lavoro, mettendolo in mora. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell'azienda, annullando la decisione precedente che aveva concesso il risarcimento in modo automatico.
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Cessione di ramo d’azienda nulla: stipendi dovuti senza riassunzione
Il caso nasce dall'annullamento giudiziale della cessione di ramo d'azienda da un'azienda cedente a un'altra. Il Lavoratore, non riammesso in servizio dall'azienda originaria nonostante l'annullamento, ha ottenuto un decreto ingiuntivo per le retribuzioni non pagate. I giudici di merito hanno stabilito che, dopo la messa in mora, l'azienda originaria deve pagare gli stipendi e non un semplice risarcimento, anche se il dipendente ha continuato a lavorare per l'impresa cessionaria. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione ma ha successivamente rinunciato. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia accettata.
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Asta giudiziaria: spetta l’indennità di avviamento commerciale
L'Acquirente di un immobile commerciale all'asta ha intimato lo sfratto all'Inquilino, sostenendo che il contratto fosse scaduto perché il giudice dell'esecuzione non ne aveva autorizzato il rinnovo. L'Inquilino ha preteso l'indennità di avviamento commerciale. La Cassazione ha stabilito che, anche se la locazione cessa per mancata autorizzazione del giudice in un immobile pignorato, l'Inquilino ha comunque diritto all'indennità di avviamento commerciale. Di conseguenza, finché il proprietario non paga o offre tale indennità, l'Inquilino non è considerato in ritardo colpevole e deve pagare solo il canone normale, senza risarcire alcun maggior danno. La Corte ha accolto parzialmente il ricorso solo per far decidere al giudice d'appello sulla richiesta di pagamento dei canoni arretrati fino alla riconsegna, rimasta precedentemente senza risposta.
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Risarcimento danni per tardiva assunzione: basta la causa
Alcuni lavoratori hanno agito in giudizio contro la Pubblica Amministrazione per ottenere il risarcimento danni per tardiva assunzione, dopo che un precedente processo aveva accertato il loro diritto all'assunzione tramite scorrimento di graduatoria. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda ritenendo che i lavoratori non avessero formalmente offerto la prestazione e non avessero provato lo stato di inoccupazione. La Cassazione ha ribaltato la decisione stabilendo che la stessa domanda giudiziale di assunzione costituisce messa in mora del datore di lavoro. Inoltre, per quantificare il danno, le dichiarazioni dei redditi hanno valore di prova primaria e il giudice deve acquisirle anche d'ufficio se mancano. Spetta invece al datore di lavoro dimostrare l'eventuale presenza di altri guadagni del lavoratore (aliunde perceptum). La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Contratto a progetto generico: la Cassazione ordina l’assunzione
Un lavoratore ha svolto mansioni di addetto al front desk e gestione autoparco per un'impresa di noleggio veicoli. Il rapporto era regolato da un contratto a progetto. La Corte d'Appello ha accertato la genericità del progetto e ha disposto la conversione del rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'inizio, condannando il datore di lavoro al risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del datore di lavoro. I giudici hanno confermato che la mancanza di un progetto specifico e dettagliato comporta l'automatica trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, rendendo irrilevanti le contestazioni del datore sulla durata o sulla qualificazione della domanda. Il lavoratore ottiene la conferma del posto fisso e il risarcimento.
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Risarcimento medici specializzandi: chi vince e chi perde
Un gruppo di medici ha richiesto allo Stato italiano il risarcimento medici specializzandi per la mancata o tardiva attuazione delle direttive europee sulla remunerazione dei corsi di specializzazione. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'indennizzo ex lege è un debito di valuta, con interessi decorrenti solo dalla messa in mora. Ha inoltre confermato che la perdita di chance richiede prove concrete e che l'equivalenza dei corsi non inclusi negli elenchi europei va dimostrata dal medico. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso, la Corte ha stabilito che i medici iscritti prima del 1982, la cui formazione è proseguita dopo il 1° gennaio 1983, hanno diritto a un'adeguata remunerazione per il periodo successivo a tale data. La sentenza è stata cassata con rinvio per questi ultimi.
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Risarcimento medici specializzandi: lo Stato condannato a pagare
Tre medici, iscritti a scuole di specializzazione nei primi anni Ottanta, hanno agito contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata e tardiva attuazione delle direttive europee che imponevano una adeguata remunerazione. La Corte d'Appello aveva negato il diritto poiché gli studenti si erano immatricolati prima del 1983. La Corte di Cassazione, applicando i principi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha accolto il ricorso. Ha stabilito che il diritto al risarcimento medici specializzandi spetta anche a chi si è iscritto prima del 1983, ma limitatamente al periodo successivo al 1° gennaio 1983. La Suprema Corte ha deciso nel merito, condannando la Presidenza del Consiglio a risarcire i medici per gli anni di frequenza successivi a tale data, oltre agli interessi legali.
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Obbligo contributivo cassa professionale: errore INPS non libera
Un libero professionista ha impugnato una cartella esattoriale per contributi previdenziali omessi, sostenendo di aver già pagato in buona fede alla Gestione Separata INPS e che il credito fosse prescritto. La Corte d'Appello ha respinto l'eccezione, rilevando che la scelta dell'ente previdenziale non è discrezionale e che la prescrizione era stata interrotta. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del professionista. Il primo motivo è stato respinto poiché la qualificazione originaria come opposizione agli atti esecutivi imponeva il ricorso diretto in Cassazione, determinando un giudicato interno. Il secondo motivo, relativo alla buona fede, è stato ritenuto nuovo e non provato, evidenziando anzi un intento elusivo per i minori costi dell'INPS. Di conseguenza, il professionista perde la causa e deve adempiere all'obbligo contributivo cassa professionale, oltre a pagare le spese legali.
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Risarcimento medici specializzandi: no ai rimborsi prima del 1983
Un medico ha richiesto il risarcimento danni per la mancata remunerazione durante due corsi di specializzazione svolti tra il 1981 e il 1988, lamentando la tardiva attuazione delle direttive europee. La Corte d'Appello ha ridotto l'indennizzo applicando i parametri della Legge 370/1999. Il professionista ha fatto ricorso in Cassazione chiedendo l'applicazione delle tariffe più favorevoli del 1991, mentre i Ministeri hanno contestato il diritto al risarcimento per il periodo precedente al 1983. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del medico e accolto parzialmente quello dei Ministeri. Il principio stabilito conferma che il risarcimento medici specializzandi iscritti prima del 1982 spetta solo a partire dal 1° gennaio 1983, escludendo i periodi precedenti. La causa è stata rinviata per il ricalcolo delle somme.
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Medici specializzandi a cavallo: indennizzo sì, danni extra no
Un medico, iscritto alla scuola di specializzazione in medicina interna nel 1981, ha chiesto il risarcimento dei danni per la tardiva trasposizione delle direttive europee. La Cassazione ha confermato il suo diritto all'indennizzo a partire dal 1° gennaio 1983, respingendo il ricorso dello Stato. La Corte ha chiarito che la tutela per i medici specializzandi a cavallo spetta anche a chi ha iniziato il corso prima del 1982, purché proseguito dopo la scadenza del termine di recepimento. Tuttavia, la Corte ha rigettato le richieste del medico per danni ulteriori legati alla perdita di un successivo posto di lavoro, escludendo il nesso causale, e ha stabilito che gli interessi moratori decorrono solo dalla citazione in giudizio, poiché il medico non ha prodotto gli avvisi di ricevimento delle precedenti lettere di messa in mora.
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Risarcimento del danno: pagare non basta se rivuoi i soldi
L'Imputato, condannato per rapina aggravata, ha proposto ricorso in Cassazione contestando il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno e il giudizio di equivalenza tra le circostanze. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il risarcimento del danno, per diminuire la pena, deve essere volontario, integrale (comprensivo di danno patrimoniale e morale) ed effettivo. Nel caso di specie, l'indennizzo era parziale, avvenuto solo dopo una formale messa in mora e seguito da un'azione civile per recuperare le somme. Pertanto, l'attenuante non spetta e la condanna viene confermata con sanzione pecuniaria aggiuntiva.
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