La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile perché rappresentava una semplice reiterazione di una richiesta già respinta, senza l'introduzione di nuovi elementi. Il ricorrente, invece di contestare la motivazione della nuova ordinanza basata sulla ripetitività, aveva genericamente criticato la decisione precedente, rendendo l'impugnazione aspecifica. Di conseguenza, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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