Inammissibilità ricorso cassazione: quando i motivi sono solo apparenti
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione in ambito penale. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso cassazione, non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio. È necessario, invece, formulare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata. Questo caso evidenzia come la mancanza di specificità e la mera ripetizione dei motivi d’appello rendano l’impugnazione inefficace.
Il caso in esame: un ricorso basato su motivi già respinti
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per cassazione lamentando principalmente due aspetti. In primo luogo, la violazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che sussistessero le condizioni per il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In secondo luogo, contestava la violazione dell’art. 62-bis c.p. e la mancanza di motivazione sulla misura della pena, ritenendo che avrebbero dovuto essere concesse le attenuanti generiche.
Il ricorrente, tuttavia, non ha articolato nuove censure, ma si è limitato a ripresentare gli stessi identici motivi che erano già stati sollevati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello con una motivazione logica e coerente. Questa strategia processuale si è rivelata fatale per l’esito del ricorso.
La decisione della Corte e l’inammissibilità del ricorso cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, aderendo a un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno sottolineato che i motivi presentati erano soltanto apparenti e non assolvevano alla funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
La pedissequa reiterazione dei motivi d’appello
Il primo punto cruciale della decisione riguarda la mera riproposizione dei motivi d’appello. La Corte ha affermato che è inammissibile un ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla corte di merito. Tali motivi sono considerati non specifici perché omettono di confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, limitandosi a riproporre questioni già valutate e risolte.
La mancanza di specificità “estrinseca”
Anche riguardo alla contestazione sulla misura della pena, il ricorso è stato giudicato inammissibile. Il ricorrente si era limitato a sostenere genericamente una mancata adeguata ponderazione, senza esporre reali censure alla motivazione della sentenza e senza indicare la correlazione tra le ragioni della decisione e quelle dell’impugnazione. Questo difetto, definito di “specificità estrinseca”, si verifica quando l’atto di impugnazione ignora o evidenzia solo formalmente le argomentazioni del provvedimento censurato, senza un reale confronto critico con esse.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio secondo cui il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità. Il suo scopo non è riesaminare i fatti, ma controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si confronta con le ragioni della decisione di secondo grado, ma si limita a riproporle, elude questa funzione. In pratica, chiede alla Cassazione di fare ciò che non le compete: un nuovo giudizio sul fatto. La mancanza di una critica specifica e pertinente trasforma il ricorso in un atto meramente apparente, privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato nel merito, portando inevitabilmente alla sua inammissibilità.
Conclusioni
La decisione in commento rappresenta un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Per avere successo, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di appello; è indispensabile articolare una critica precisa, puntuale e argomentata che si confronti direttamente con la motivazione del giudice di secondo grado, evidenziandone vizi di legittimità o palesi contraddizioni. In assenza di questo sforzo critico, l’inammissibilità del ricorso cassazione è una conseguenza quasi certa, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso per cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile?
Quando si limita a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso devono avere il requisito della “specificità”?
Significa che non basta lamentarsi genericamente della sentenza, ma è necessario indicare con precisione la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, confrontandosi criticamente con le argomentazioni del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso per cassazione in questo caso?
L’inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione senza i requisiti di legge.