Un'azienda ha chiesto il rimborso d'imposta per somme IRPEG tramite diverse istanze. Di fronte al silenzio-rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria, la società ha avviato un ricorso giudiziario. I giudici di secondo grado avevano accolto la domanda del contribuente, ritenendo che l'Ufficio non avesse contestato specificamente la documentazione contabile prodotta. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione. I giudici di legittimità hanno chiarito che, nelle cause inerenti al rimborso d'imposta, il contribuente è attore in senso sostanziale. Spetta quindi interamente a lui dimostrare i fatti costitutivi del diritto. Se il Fisco contesta l'esistenza stessa del credito, non ha l'onere di contestare in modo dettagliato ogni singolo documento. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale.
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