Una società appaltatrice ha citato in giudizio due società committenti per ottenere il pagamento di lavori extra in un progetto di urbanizzazione. Le committenti si sono opposte, invocando la natura di appalto a corpo del contratto, che prevedeva un prezzo fisso e invariabile, comprensivo di ogni onere aggiuntivo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'appaltatrice, confermando che nell'appalto a corpo i costi per le varianti progettuali ricadono sull'esecutore se pattuito chiaramente. Contestualmente, la Corte ha rigettato anche le richieste delle committenti relative all'applicazione di una penale per il ritardo, poiché i rallentamenti erano dovuti a cause esterne e le committenti non avevano dimostrato di aver subito un danno effettivo o di aver dovuto pagare la penale all'ente pubblico. La decisione conferma la rigidità del prezzo nei contratti chiusi.
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