Il Contribuente ha impugnato un preavviso di iscrizione ipotecaria, sostenendo che l'Agente della Riscossione fosse incorso nella decadenza della riscossione coattiva. Secondo la vecchia legge, l'espropriazione doveva iniziare entro il terzo anno successivo a quello in cui gli accertamenti erano definitivi. Tuttavia, una riforma del 2015 ha soppresso questo termine triennale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del cittadino, stabilendo che la soppressione del termine ha efficacia immediata. Poiché alla data di entrata in vigore della riforma (22 ottobre 2015) il termine non era ancora scaduto, l'amministrazione non è decaduta dal suo diritto. Non si tratta di applicazione retroattiva della legge, ma del venir meno di una mera aspettativa del debitore. Di conseguenza, l'azione del fisco è legittima.
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