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art. 18 Ord. pen.

39 provvedimenti

Videochiamate Detenuti 41-bis: Diritto Familiare prevale su Restrizioni
Il Ministero della Giustizia ha contestato l'autorizzazione a un detenuto sottoposto al regime del 41-bis di effettuare videochiamate detenuti 41-bis mensili con i familiari, concessa dal Tribunale di Sorveglianza durante l'emergenza Covid-19. Il Ministero sosteneva che tale modalità non fosse prevista per il regime differenziato e che le sole difficoltà pandemiche non giustificassero le videochiamate. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero. Ha ribadito che il diritto ai colloqui familiari è fondamentale e che le videochiamate, se garantiscono la sicurezza tramite sistemi dedicati come l'Intranet ministeriale, possono sostituire i colloqui visivi, specialmente in situazioni eccezionali come la pandemia, anche per i detenuti in regime speciale.
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Comunicazioni detenuti: CD-ROM non è corrispondenza per la Cassazione
Un detenuto sottoposto al regime speciale dell'Art. 41-bis Ord. pen. ha chiesto di poter ricevere e inviare CD-ROM e altri supporti digitali, sostenendo che rientrassero nella "corrispondenza" consentita, anche con visto di controllo. Il Tribunale di Sorveglianza ha negato questa possibilità. La Corte di Cassazione, con la sentenza 22224/2022, ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che i supporti digitali non sono equiparabili alla corrispondenza tradizionale (epistolare, telegrafica, telefonica) per le comunicazioni detenuti. Ha chiarito che l'uso di supporti informatici per atti giudiziari con il difensore è una questione diversa, regolata specificamente e non rientra nella definizione di corrispondenza soggetta a visto. Il detenuto ha perso e dovrà pagare le spese legali.
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Videochiamate per detenuti 41-bis: Diritto alla famiglia vs. Sicurezza
Un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis ha ottenuto dal Magistrato di Sorveglianza il diritto a effettuare videochiamate con i familiari, a causa delle restrizioni dovute all'emergenza Covid-19. L'Amministrazione penitenziaria ha presentato ricorso, sostenendo l'inadeguatezza delle **videochiamate per detenuti 41-bis** e la cessazione delle limitazioni agli spostamenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che le videochiamate sono un valido strumento per garantire il diritto ai colloqui in presenza quando questi sono impossibili o gravemente difficili, anche per i detenuti 41-bis, e che le piattaforme utilizzate garantiscono la sicurezza.
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Videocolloquio 41-bis: consentito per Covid, vietato per distanza
Un detenuto sottoposto al carcere duro ha chiesto di svolgere incontri a distanza con la propria famiglia. L'Amministrazione Penitenziaria ha negato la richiesta, ritenendo la modalità incompatibile con la sicurezza. Il Tribunale di Sorveglianza ha autorizzato il videocolloquio 41-bis limitatamente al periodo dell'emergenza Covid-19, escludendolo per motivi ordinari come la distanza geografica. Sia il Ministero sia il detenuto hanno proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato l'ordinanza, stabilendo che il videocolloquio 41-bis è ammesso solo di fronte a situazioni straordinarie che rendono impossibile l'incontro di persona, a patto che si applichino i necessari controlli per evitare comunicazioni illecite.
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Videochiamate in Carcere: Fine dell’Emergenza, Stop ai Colloqui Speciali
La Corte di Cassazione ha annullato una decisione che autorizzava un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis a effettuare videochiamate per i suoi colloqui in carcere. Il detenuto aveva richiesto le videochiamate a causa delle restrizioni di viaggio dovute alla pandemia. I giudici di sorveglianza avevano accolto la richiesta. Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che, poiché le limitazioni agli spostamenti erano cessate con nuove normative, non sussisteva più la ragione emergenziale per giustificare i colloqui in videochiamata. La sentenza sottolinea che il diritto ai colloqui in carcere è fondamentale, ma le modalità devono rispettare le esigenze di sicurezza del regime speciale.
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Videochiamate per detenuti: Diritto alla famiglia vs. Sicurezza
Un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis aveva ottenuto dal Magistrato di sorveglianza la possibilità di effettuare videochiamate con i familiari, sia in sostituzione dei colloqui in presenza che di quelli telefonici, a causa delle restrizioni COVID-19. L'Amministrazione penitenziaria ha contestato questa decisione, ottenendo dal Tribunale di sorveglianza un parziale annullamento, che limitava le videochiamate solo ai colloqui visivi. L'Amministrazione, il DAP e il Ministero della Giustizia hanno poi presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che le videochiamate per detenuti sono un mezzo valido per mantenere i legami familiari, specialmente in situazioni di emergenza o difficoltà, e possono sostituire i colloqui in presenza anche per chi è in regime di 41-bis, purché siano garantite le esigenze di sicurezza.
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Colloqui Detenuto Convivente: La Cassazione limita l’accesso ai familiari
Un detenuto, soggetto a un regime carcerario speciale, aveva ottenuto l'autorizzazione a svolgere colloqui regolari con il convivente della propria sorella. Il Tribunale di Sorveglianza aveva interpretato estensivamente la normativa, equiparando il convivente del familiare a un "familiare" del detenuto ai fini dei colloqui. La Corte di Cassazione ha però annullato questa decisione. Ha stabilito che la legge sulle unioni civili e convivenze estende i diritti del coniuge al solo convivente *del detenuto*, non al convivente di un suo familiare. Pertanto, i **colloqui del detenuto con il convivente** di un familiare non sono un diritto ordinario, ma richiedono specifiche autorizzazioni per "casi eccezionali".
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Colloqui in videochiamata detenuti 41-bis: stop se si viaggia
Un detenuto sottoposto al regime speciale di carcere duro ha chiesto di svolgere colloqui con i familiari a distanza tramite piattaforma telematica durante il periodo pandemico. Il Tribunale di Sorveglianza ha concesso l'autorizzazione all'utilizzo della videoconferenza basandosi sulla persistenza dello stato di emergenza sanitaria generale. Il Ministero della Giustizia ha contestato il provvedimento, rilevando la revoca dei divieti di mobilità tra Regioni e la possibilità per i parenti di effettuare le visite di persona. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ministeriale, stabilendo che i colloqui in videochiamata detenuti 41-bis sono consentiti solo in caso di assoluta impossibilità oggettiva o gravissima difficoltà attuale negli spostamenti.
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Controllo Corrispondenza Detenuti: Posta Criptica e Inammissibilità Ricorso
Un detenuto, sottoposto al regime speciale del 41-bis, ha contestato il controllo corrispondenza detenuti e il trattenimento della sua posta. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto il suo reclamo. Il detenuto ha presentato ricorso in Cassazione, ma la Corte lo ha dichiarato inammissibile. La decisione ha ribadito che il controllo della corrispondenza è legittimo non solo per il contenuto esplicito, ma anche per l'inaffidabilità del mittente o destinatario, specialmente in presenza di messaggi criptici. Il detenuto è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Revoca videocolloqui 41-bis: prevale la sicurezza pubblica
Il Tribunale ha ordinato la revoca videocolloqui 41-bis per un detenuto al regime di carcere duro. Il provvedimento ha bloccato le chiamate a distanza con la moglie e il figlio, entrambi indagati per gli stessi reati di associazione criminale. Il Detenuto ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la lesione del proprio diritto all'affettività e la mancanza di prove circa l'uso scorretto della tecnologia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che le esigenze di sicurezza pubblica prevalgono sul diritto del detenuto ai colloqui familiari. In passato, infatti, l'imputato aveva già violato le prescrizioni durante i colloqui per commettere nuovi reati. Di conseguenza, la revoca videocolloqui 41-bis risulta pienamente giustificata. Il Detenuto perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Videocomunicazione detenuti 41-bis: negato l’automatismo
Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che consentiva a un detenuto in regime di carcere duro di svolgere i colloqui mensili tramite videochiamata a causa dell'emergenza COVID-19. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, stabilendo che la "Videocomunicazione detenuti 41-bis" rappresenta una deroga eccezionale. Tale misura non può essere concessa in via automatica solo per la presenza dello stato di emergenza nazionale. È invece necessaria una verifica concreta e documentata della reale impossibilità dei familiari di spostarsi per i colloqui in presenza. La Suprema Corte ha quindi annullato la decisione, ordinando un nuovo esame del caso.
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Videochiamate per detenuti in 41-bis: sicurezza contro affetti
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto alle videochiamate per detenuti in 41-bis durante l'emergenza sanitaria da Covid-19. Il caso nasce dal reclamo di un detenuto in regime differenziato a cui era stato vietato di sostituire i colloqui visivi in presenza, impossibili a causa delle restrizioni sugli spostamenti, con videochiamate tramite Skype. Il Tribunale di Sorveglianza aveva accolto la richiesta del detenuto, ma l'Amministrazione Penitenziaria aveva fatto ricorso, ritenendo la tecnologia non sicura per questo specifico regime. La Cassazione ha respinto il ricorso dell'Amministrazione, stabilendo che le videochiamate, se effettuate con sistemi protetti della rete Intranet del Ministero e registrate, garantiscono la sicurezza e tutelano il diritto fondamentale del detenuto a mantenere i legami affettivi con i familiari.
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Colloqui in videochiamata per detenuti: il sì anche al 41-bis
Un detenuto sottoposto al regime differenziato del 41-bis ha richiesto di poter svolgere i colloqui mensili con i propri familiari tramite Skype, a causa delle restrizioni agli spostamenti imposte dalla pandemia da Covid-19. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta, ma l'Amministrazione penitenziaria ha proposto ricorso, ritenendo che tale modalità non costituisse un diritto e presentasse rischi per la sicurezza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che i colloqui in videochiamata per detenuti rappresentano un'estensione del fondamentale diritto ai rapporti familiari, applicabile anche al regime speciale. La Corte ha chiarito che la sicurezza è garantita dall'uso di reti protette e dalla vigilanza del personale, rendendo illegittimo il divieto assoluto in presenza di oggettive impossibilità di svolgere i colloqui di persona.
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Colloqui in videochiamata per detenuti: sicurezza contro affetti
Un detenuto sottoposto al regime differenziato del 41-bis ha richiesto di svolgere i colloqui mensili con i familiari tramite videochiamata a causa delle restrizioni agli spostamenti imposte dalla pandemia da Covid-19. Il Magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta, ma il Tribunale di sorveglianza ha accolto il successivo reclamo. L'Amministrazione penitenziaria ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando rischi per la sicurezza e l'inapplicabilità di tale modalità ai detenuti in regime speciale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che i colloqui in videochiamata per detenuti costituiscono uno strumento necessario per garantire il diritto fondamentale al mantenimento dei legami familiari quando i colloqui in presenza sono impossibili. La sicurezza è garantita dall'uso di reti interne protette e dal controllo visivo e acustico da remoto da parte degli operatori penitenziari.
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Colloqui in videochiamata per detenuti: sì anche al 41-bis
Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza che consentiva a un detenuto in regime di massima sicurezza (41-bis) di svolgere i colloqui mensili con i familiari a distanza durante l'emergenza Covid-19. L'Amministrazione sosteneva che i colloqui in videochiamata per detenuti in regime differenziato non fossero un diritto e presentassero rischi per la sicurezza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il diritto a mantenere i rapporti affettivi è fondamentale e di rango costituzionale. Nei casi di assoluta impossibilità di svolgere incontri in presenza, come durante la pandemia, i colloqui in videochiamata per detenuti devono essere garantiti anche a chi è sottoposto al regime speciale, poiché i sistemi informatici protetti dell'amministrazione e i controlli da remoto escludono pericoli per la sicurezza pubblica.
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Colloqui in videochiamata per detenuti: la svolta per il 41-bis
Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza che consentiva a un detenuto in regime di carcere duro (41-bis) di effettuare colloqui in videochiamata per detenuti con i propri familiari durante l'emergenza Covid-19. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'amministrazione. I giudici hanno stabilito che i colloqui visivi rappresentano un diritto fondamentale del detenuto alla vita familiare. Se l'emergenza sanitaria impedisce gli incontri in presenza, la videochiamata costituisce un sostituto legittimo e necessario. Questo strumento non compromette la sicurezza pubblica, poiché il collegamento avviene tra strutture carcerarie sicure, sotto la costante vigilanza della polizia penitenziaria e con sistemi di registrazione e ascolto attivi. Il detenuto ottiene così il diritto a mantenere i contatti con i congiunti tramite tecnologia controllata.
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Colloqui in videochiamata per detenuti: il 41-bis non li esclude
Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione del Tribunale di Sorveglianza che consentiva a un detenuto in regime di massima sicurezza (41-bis) di svolgere i colloqui mensili con i familiari tramite videochiamata durante l'emergenza pandemica. Il Ministero sosteneva che tale modalità fosse riservata solo ai detenuti comuni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che i colloqui in videochiamata per detenuti costituiscono una misura compensativa legittima e indispensabile quando i colloqui in presenza sono impossibili. La Corte ha stabilito che il diritto alla vita familiare va tutelato anche per chi è sottoposto al regime differenziato, purché si adottino le necessarie cautele tecnologiche e di vigilanza per evitare contatti illeciti con l'esterno.
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Colloqui intimi del detenuto: no al diniego basato sul passato
Un detenuto si è visto negare la possibilità di incontri privati con la moglie a causa di precedenti infrazioni disciplinari e presunti legami con la criminalità organizzata. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo un principio fondamentale: il diniego dei colloqui intimi del detenuto non può basarsi su una generica pericolosità sociale o su comportamenti passati. La valutazione deve essere attuale, concreta e fondata esclusivamente sul rischio per la sicurezza e l'ordine all'interno del carcere. Il tribunale non aveva considerato la recente buona condotta del detenuto. Il caso dovrà quindi essere riesaminato.
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Colloqui detenuti 41-bis: la sicurezza batte il legame familiare
Un detenuto sottoposto al regime speciale del 'carcere duro' ha richiesto di poter effettuare video colloqui con i suoi familiari, anch'essi detenuti e appartenenti alla stessa organizzazione criminale. La Corte di Cassazione ha negato questa possibilità, stabilendo un principio fondamentale sui colloqui detenuti 41-bis. Secondo i giudici, l'esigenza di garantire la sicurezza pubblica e di recidere ogni legame con l'organizzazione criminale prevale sul diritto del detenuto ai rapporti familiari. La semplice registrazione delle conversazioni non è considerata una misura sufficiente a neutralizzare il rischio che vengano scambiati messaggi criptici. Di conseguenza, il ricorso del Ministero della Giustizia è stato accolto e i colloqui sono stati vietati.
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Divieto ricezione stampa in carcere: appello generico costa caro
Un detenuto si oppone alla proroga del divieto di ricevere quotidiani provenienti dalla sua area geografica di origine. La Corte di Cassazione ha analizzato il suo ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda sulla genericità dei motivi presentati, considerati una semplice riproposizione di argomenti già valutati e respinti. Questo caso sancisce che il **divieto ricezione stampa in carcere** resta valido se l'impugnazione non presenta motivi specifici e nuovi. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di 3.000 euro.
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