Il Ricorrente, dopo essere stato assolto in via definitiva dall'accusa di traffico internazionale di stupefacenti perché non vi era prova che fosse sua la voce nelle intercettazioni, ha richiesto la riparazione per ingiusta detenzione per il periodo trascorso in carcere. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, ritenendo che l'uomo avesse causato la misura cautelare con colpa grave, rivalutando autonomamente le intercettazioni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ricorrente, stabilendo che il giudice della riparazione non può considerare ostative all'indennizzo condotte o fatti che il giudice del merito ha espressamente escluso o ritenuto non provati nel processo penale. La decisione è stata quindi annullata con rinvio.
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