Un imprenditore è stato condannato per aver venduto borse contraffatte, nonostante alcune piccole differenze rispetto agli originali. La Cassazione ha confermato la sua responsabilità per il reato di ricettazione, stabilendo un principio chiave: la confondibilità tra marchi si basa su una valutazione sintetica del marchio, cioè sull'impressione d'insieme, e non sull'analisi di dettagli secondari. Per i marchi 'forti', anche un'imitazione imperfetta che ne riprende il nucleo ideologico costituisce reato. Tuttavia, la Corte ha ordinato un nuovo processo per ricalcolare la pena, poiché il comportamento collaborativo dell'imputato era stato ingiustamente ignorato.
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