Un professionista è stato citato in giudizio dai propri clienti dopo che una costruzione, realizzata sulla base del suo progetto, è risultata violare le distanze legali dal confine. La Corte di Cassazione ha confermato la piena responsabilità progettista per l'inadeguatezza tecnica e giuridica dell'elaborato, escludendo un concorso di colpa dei committenti. Tuttavia, la Corte ha cassato la sentenza d'appello per un errore procedurale, avendo quest'ultima erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di gravame relativo alla quantificazione del danno, e ha rinviato il caso per una nuova valutazione sul punto.
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