L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una Società l'indebita deduzione di quote di ammortamento derivanti da una fusione societaria, poiché la contribuente non aveva espresso l'apposita opzione fiscale nella dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha chiarito che la scelta di un regime fiscale agevolato costituisce una manifestazione di volontà negoziale e non una semplice dichiarazione di scienza. Di conseguenza, la dichiarazione dei redditi emendabile non è ammessa per correggere tale omissione, a meno che non si provi un errore essenziale e riconoscibile dal Fisco. La Suprema Corte ha inoltre annullato la decisione d'appello per difetto di motivazione, avendo il giudice di secondo grado rinviato acriticamente alla sentenza di primo grado (motivazione per relationem) e omesso di pronunciarsi su alcune domande della Società, rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale.
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