L'Acquirente ha acquistato delle piastrelle dal Venditore, riscontrando difetti solo dopo la posa in opera, ben oltre la consegna. Ha quindi richiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda per tardività della denuncia dei difetti. La Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. La Corte ha chiarito che, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, l'acquirente deve denunciare i difetti entro otto giorni dalla scoperta. Inoltre, l'eventuale riconoscimento dei difetti da parte del produttore (soggetto terzo) non esonera l'acquirente dall'onere di denunciare tempestivamente i vizi direttamente al venditore, in quanto il produttore è estraneo al rapporto contrattuale di compravendita.
Continua »