La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito la portata del provvedimento di 'cessazione della materia del contendere'. La Corte ha stabilito che tale pronuncia ha natura meramente processuale e non impedisce di agire in un separato giudizio per far valere i vizi dell'opera. Nel caso di specie, un subappaltatore sosteneva che una precedente causa per il pagamento, conclusasi con tale formula, gli precludesse di essere chiamato in garanzia per difetti. La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la cessazione della materia del contendere non equivale a un accertamento sul merito della prestazione e non forma, quindi, un giudicato sostanziale.
Continua »