La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8805/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per truffa e possesso di documenti falsi. La Corte ha confermato che il possesso di un documento d'identità recante la propria fotografia ma generalità altrui integra la fattispecie aggravata del reato (art. 497-bis, comma 2, c.p.), poiché tale circostanza implica la partecipazione attiva dell'imputato alla contraffazione del documento stesso. Confermato anche il diniego delle attenuanti generiche.
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