Un imputato, condannato per tentato furto aggravato di un televisore, ha presentato ricorso in Cassazione. L'imputato sosteneva di aver diritto a una riduzione della pena grazie all'attenuante del danno di speciale tenuità. La Corte Suprema ha respinto il ricorso, giudicandolo palesemente infondato. I giudici hanno stabilito che il furto di un televisore non può essere considerato un danno di lieve entità, poiché non si tratta di un oggetto di valore irrisorio. Di conseguenza, la decisione del giudice di non concedere lo sconto di pena era corretta e ben motivata. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione economica.
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