La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di quelli già respinti in appello. La sentenza chiarisce che la riproposizione di argomentazioni già esaminate, senza nuovi profili di critica, rende l'impugnazione manifestamente infondata. La decisione ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, mentre nulla è stato disposto per le spese della parte civile, data la sua limitata partecipazione difensiva.
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